+Articolo 63 4.

Articolo 63 4.

La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, informazioni sensibili con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, che garantiscano un livello di protezione adeguato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito