+Articolo 63 Riservatezza
---+Articolo 63 1.
---+Articolo 63 2.
---+Articolo 63 3.
---+Articolo 63 4.
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Articolo 63 Riservatezza
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 63 1.
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Tutte le parti che partecipano all’applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività in modo da tutelare, in particolare:
a)
i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compreso il codice sorgente, tranne i casi cui si applica l’articolo 5 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (
2
);
b)
l’efficace attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda ispezioni, indagini o audit;
c)
gli interessi di sicurezza pubblica e nazionale;
d)
l’integrità del procedimento penale o amministrativo.
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Articolo 63 2.
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Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità di vigilanza del mercato e tra queste ultime e la Commissione non sono divulgate senza il preventivo accordo dell’autorità di vigilanza del mercato dalla quale tali informazioni provengono.
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Articolo 63 3.
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I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza, né gli obblighi delle persone interessate di fornire informazioni a norma del diritto penale degli Stati membri.
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Articolo 63 4.
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La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, informazioni sensibili con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, che garantiscano un livello di protezione adeguato.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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