|
+Articolo 64 9. |
Articolo 64 9.Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta a qualsiasi altra misura correttiva o restrittiva applicata dalle autorità di vigilanza del mercato per la stessa violazione.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|