+Articolo 2 2.

Articolo 2 2.

Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

a) 

effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;

b) 

effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;

c) 

effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

d) 

effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito