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+Articolo 2 2. |
Articolo 2 2.Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
a)
effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
b)
effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;
c)
effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
d)
effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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