+Articolo 56 Protezione dei dati
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Articolo 56 Protezione dei dati
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 56 1
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1. Le AEV e le autorità competenti sono autorizzate a trattare i dati personali solo se necessario ai fini dell’adempimento dei rispettivi obblighi e doveri ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le indagini, le ispezioni, la richiesta di informazioni, la comunicazione, la pubblicazione, le valutazioni, la verifica e la stesura dei piani di sorveglianza. I dati personali sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.
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Articolo 56 2
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2. Salvo nel caso in cui sia altrimenti disposto in altri atti settoriali, i dati personali di cui al paragrafo 1 sono conservati fino all’espletamento degli obblighi di vigilanza applicabili e, in ogni caso, per un periodo massimo di 15 anni, salvo in caso di procedimenti giudiziari in corso che richiedono un’ulteriore conservazione di tali dati.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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