+Articolo 56 1

Articolo 56 1

1.   Le AEV e le autorità competenti sono autorizzate a trattare i dati personali solo se necessario ai fini dell’adempimento dei rispettivi obblighi e doveri ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le indagini, le ispezioni, la richiesta di informazioni, la comunicazione, la pubblicazione, le valutazioni, la verifica e la stesura dei piani di sorveglianza. I dati personali sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito