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+Articolo 56 2 |
Articolo 56 22. Salvo nel caso in cui sia altrimenti disposto in altri atti settoriali, i dati personali di cui al paragrafo 1 sono conservati fino all’espletamento degli obblighi di vigilanza applicabili e, in ogni caso, per un periodo massimo di 15 anni, salvo in caso di procedimenti giudiziari in corso che richiedono un’ulteriore conservazione di tali dati. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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