+Articolo 56 2

Articolo 56 2

2.   Salvo nel caso in cui sia altrimenti disposto in altri atti settoriali, i dati personali di cui al paragrafo 1 sono conservati fino all’espletamento degli obblighi di vigilanza applicabili e, in ogni caso, per un periodo massimo di 15 anni, salvo in caso di procedimenti giudiziari in corso che richiedono un’ulteriore conservazione di tali dati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito