+Articolo 40 2.

Articolo 40 2.

Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:

a) 

il trattamento corretto e trasparente dei dati;

▼C2

b) 

i legittimi interessi perseguiti dai titolari del trattamento in contesti specifici;

▼B

c) 

la raccolta dei dati personali;

d) 

la pseudonimizzazione dei dati personali;

e) 

l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;

f) 

l'esercizio dei diritti degli interessati;

g) 

l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore;

h) 

le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32;

i) 

la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato;

j) 

il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o

k) 

le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito