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+Articolo 40 2. |
Articolo 40 2.Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:
a)
il trattamento corretto e trasparente dei dati;
b)
i legittimi interessi perseguiti dai titolari del trattamento in contesti specifici;
c)
la raccolta dei dati personali;
d)
la pseudonimizzazione dei dati personali;
e)
l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;
f)
l'esercizio dei diritti degli interessati;
g)
l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore;
h)
le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32;
i)
la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato;
j)
il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o
k)
le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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