+Articolo 62 Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014
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Articolo 62 Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014

Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 62 1)

l’articolo 27 octies è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Gli APA rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

(*4)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;"

b)

al paragrafo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 3 e 5.»;

Articolo 62 2)

l’articolo 27 nonies è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I CTP rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554.»;

b)

al paragrafo 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

i requisiti organizzativi concreti di cui al paragrafo 4.»;

Articolo 62 3)

l’articolo 27 decies è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli ARM rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554.»;

b)

al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 2 e 4.».

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito