+Articolo 4 1.

Articolo 4 1.

La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione di designazione adottata a norma dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:

a) 

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione di designazione;

b) 

la decisione di designazione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito