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+Articolo 4 1. |
Articolo 4 1.La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione di designazione adottata a norma dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:
a)
si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione di designazione;
b)
la decisione di designazione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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