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+Articolo 8 9. |
Articolo 8 9.Per quanto riguarda i procedimenti ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, decidere di riaprirli se:
a)
si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; o
b)
la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti; o
c)
le misure specificate nella decisione non sono efficaci. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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