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+Articolo 29 1. |
Articolo 29 1.La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la sua constatazione di inosservanza («decisione relativa all'inosservanza») se constata che un gatekeeper non rispetta una o più dei seguenti elementi:
a)
ciascuno degli obblighi sanciti dall'articolo 5, 6 o 7;
b)
le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;
c)
i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;
d)
le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o
e)
gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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