+Articolo 29 1.

Articolo 29 1.

La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la sua constatazione di inosservanza («decisione relativa all'inosservanza») se constata che un gatekeeper non rispetta una o più dei seguenti elementi:

a) 

ciascuno degli obblighi sanciti dall'articolo 5, 6 o 7;

b) 

le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

c) 

i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

d) 

le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o

e) 

gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito