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+Articolo 32 3. |
Articolo 32 3.Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione ai fini di un'indagine di mercato o di procedimenti relativi all'infrazione. Il termine di prescrizione è interrotto a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Gli atti interruttivi del termine di prescrizione comprendono in particolare:
a)
richieste di informazioni formulate dalla Commissione;
b)
autorizzazioni scritte a effettuare ispezioni rilasciate dalla Commissione ai suoi funzionari;
c)
l'apertura di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 20. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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