+Articolo 32 3.

Articolo 32 3.

Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione ai fini di un'indagine di mercato o di procedimenti relativi all'infrazione. Il termine di prescrizione è interrotto a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Gli atti interruttivi del termine di prescrizione comprendono in particolare:

a) 

richieste di informazioni formulate dalla Commissione;

b) 

autorizzazioni scritte a effettuare ispezioni rilasciate dalla Commissione ai suoi funzionari;

c) 

l'apertura di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 20.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito