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+Articolo 33 5. |
Articolo 33 5.Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
a)
per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o
b)
per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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