+Articolo 33 5.

Articolo 33 5.

Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:

a) 

per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o

b) 

per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito