+Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
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---+Articolo 33 5.

Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 33 1.
Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 30 e 31 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
Articolo 33 2.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
Articolo 33 3.

Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

a) 

dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o

b) 

da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

Articolo 33 4.
Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.
Articolo 33 5.

Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:

a) 

per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o

b) 

per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito