+Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
---+Articolo 33 1.
---+Articolo 33 2.
---+Articolo 33 3.
---+Articolo 33 4.
---+Articolo 33 5.
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Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 33 1.
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Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 30 e 31 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
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Articolo 33 2.
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Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
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Articolo 33 3.
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Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a)
dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o
b)
da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.
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Articolo 33 4.
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Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.
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Articolo 33 5.
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Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
a)
per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o
b)
per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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