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+Articolo 20 2. |
Articolo 20 2.Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta:
a)
sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)
sulla valutazione dei criteri e la determinazione del trattamento specifico di cui al paragrafo 1, lettera b). Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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