+Articolo 20 2.

Articolo 20 2.

Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta:

a) 

sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) 

sulla valutazione dei criteri e la determinazione del trattamento specifico di cui al paragrafo 1, lettera b).

Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito