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+Articolo 72 sexies 5. |
Articolo 72 sexies 5.Gli enti e i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE deducono dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da essi detenuti laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti da un ente o da un’entità che non è un’entità soggetta a risoluzione bensì una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;
b)
l’ente o l’entità di cui alla lettera a) è tenuto a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 92 ter del presente regolamento o all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE;
c)
gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall’ente o dall’entità di cui alla lettera a) sono stati emessi da un ente o da un’entità di cui all’articolo 92 ter, paragrafo 1, del presente regolamento o all’articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE che non è un’entità soggetta a risoluzione e che appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione cui appartiene l’ente o l’entità di cui alla lettera a). In deroga al primo comma, gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti non sono dedotti se l’ente o l’entità di cui alla lettera a) del primo comma è tenuto a soddisfare il requisito di cui alla lettera b) del primo comma su base consolidata e l’ente o l’entità di cui alla lettera c) è incluso nel consolidamento dell’ente o dell’entità di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2. Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli elementi di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli elementi seguenti:
a)
elementi di passività ammissibili tenuti in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito stabilito all’articolo 92 ter;
b)
passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli strumenti di fondi propri e agli strumenti di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli strumenti seguenti:
a)
strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 92 ter, paragrafi 2 e 3;
b)
fondi propri e passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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