+Articolo 92 6.

Articolo 92 6.

Le disposizioni che seguono si applicano ai calcoli dell’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio di cui al paragrafo 4 e dell’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio di cui al paragrafo 5:

a) 

i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere d), e), e f), comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;

b) 

gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), per 12,5 .

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito