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+Articolo 92 6. |
Articolo 92 6.Le disposizioni che seguono si applicano ai calcoli dell’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio di cui al paragrafo 4 e dell’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio di cui al paragrafo 5:
a)
i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere d), e), e f), comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;
b)
gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), per 12,5 . 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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