+Articolo 92 Requisiti di fondi propri
---+Articolo 92 1.
---+Article 92 1a.
---+Articolo 92 2.
---+Articolo 92 3.
---+Articolo 92 4.
---+Articolo 92 5.
---+Articolo 92 6.
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Articolo 92 Requisiti di fondi propri
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 92 1.
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Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti di fondi propri:
a)
un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;
b)
un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;
c)
un coefficiente di capitale totale dell'8 %;
▼M8
d)
un coefficiente di leva finanziaria del 3 %.
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Article 92 1a.
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In addition to the requirement laid down in point (d) of paragraph 1 of this Article, a G-SII shall maintain a leverage ratio buffer equal to the G-SIIs total exposure measure referred to in Article 429(4) of this Regulation multiplied by 50 % of the G-SII buffer rate applicable to the G-SII in accordance with Article 131 of Directive 2013/36/EU. A G-SII shall meet the leverage ratio buffer requirement with Tier 1 capital only. Tier 1 capital that is used to meet the leverage ratio buffer requirement shall not be used towards meeting any of the leverage based requirements set out in this Regulation and in Directive 2013/36/EU, unless explicitly otherwise provided therein. Where a G-SII does not meet the leverage ratio buffer requirement, it shall be subject to the capital conservation requirement in accordance with Article 141b of Directive 2013/36/EU. Where a G-SII does not meet at the same time the leverage ratio buffer requirement and the combined buffer requirement as defined in point (6) of Article 128 of Directive 2013/36/EU, it shall be subject to the higher of the capital conservation requirements in accordance with Articles 141 and 141b of that Directive.
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Articolo 92 2.
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Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:
a)
il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
b)
il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
c)
il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
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Articolo 92 3.
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Gli enti calcolano l’importo complessivo dell’esposizione al rischio come segue:
TREA = max {U-TREA; x · S-TREA}
dove:
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TREA (total risk exposure amount)
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= l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del soggetto;
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U-TREA (un-floored total risk exposure amount)
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= l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 4;
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S-TREA (standardised total risk exposure amount)
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= l’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 5;
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In deroga al primo comma, uno Stato membro può decidere che l’importo complessivo dell’esposizione al rischio sia l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio, calcolato conformemente al paragrafo 4, per gli enti che fanno parte di un gruppo con un ente impresa madre nello stesso Stato membro, a condizione che tale ente impresa madre o, nel caso di gruppi composti da un organismo centrale e da enti affiliati permanentemente, l’insieme costituito dall’organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati calcoli l’importo complessivo dell’esposizione al rischio conformemente al primo comma su base consolidata.
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Articolo 92 4.
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L’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 del presente articolo:
a)
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, compreso il rischio di controparte, e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II della presente parte e all’articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, esclusi importi delle esposizioni ponderati per il rischio dal portafoglio di negoziazione dell’ente;
b)
i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:
i)
il rischio di mercato, calcolato conformemente al titolo IV della presente parte;
ii)
le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;
c)
i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, calcolati conformemente al titolo IV della presente parte per tutte le attività all’esterno del portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci;
d)
i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento, calcolati conformemente agli articoli 378 e 380;
e)
i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, calcolati conformemente al titolo VI della presente parte;
f)
i requisiti di fondi propri per il rischio operativo, calcolati conformemente al titolo III della presente parte;
g)
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell’ente per i tipi di operazioni e accordi seguenti, calcolati conformemente al titolo II della presente parte:
i)
contratti elencati all’allegato II e derivati su crediti;
ii)
operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;
iii)
finanziamenti con margini basati su titoli o merci;
iv)
operazioni con regolamento a lungo termine.
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Articolo 92 5.
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L’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio è calcolato come la somma del paragrafo 4, lettere da a) a g), dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 e dei requisiti che seguono:
a)
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, incluso il rischio di controparte, e il rischio di diluizione di cui al paragrafo 4, lettera a), e per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell’ente di cui alla lettera g) di tale paragrafo sono calcolati senza ricorrere ad alcuno dei metodi seguenti:
i)
il metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione di cui all’articolo 221;
ii)
il metodo basato sui rating interni di cui al titolo II, capo 3;
iii)
il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni di cui agli articoli 258, 259 e 260 e il metodo della valutazione interna di cui all’articolo 265;
iv)
il metodo dei modelli interni di cui al titolo II, capo 6, sezione 6;
b)
i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), sono calcolati senza utilizzare:
i)
il metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter; né
ii)
qualsiasi metodo elencato alla lettera a) del presente paragrafo, ove applicabile;
c)
i requisiti di fondi propri per tutte le attività di un ente esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci di cui al paragrafo 4, lettera c), sono calcolati senza ricorrere al metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter.
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Articolo 92 6.
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Le disposizioni che seguono si applicano ai calcoli dell’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio di cui al paragrafo 4 e dell’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio di cui al paragrafo 5:
a)
i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere d), e), e f), comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;
b)
gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), per 12,5 .
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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