+Articolo 104 2.

Articolo 104 2.

Gli enti assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:

a) 

strumenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, per l’inclusione nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio — ACTP);

b) 

strumenti che darebbero luogo a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione, ad eccezione delle passività proprie dell’ente, fatto salvo il caso in cui tali posizioni soddisfino i criteri di cui alla lettera e);

c) 

strumenti derivanti da impegni di sottoscrizione di titoli, laddove tali impegni di sottoscrizione si riferiscano soltanto a titoli che si prevede saranno acquistati dall’ente alla data di regolamento;

d) 

strumenti classificati in maniera inequivocabile come aventi finalità di negoziazione in base alla disciplina contabile applicabile all’ente;

e) 

strumenti derivanti da attività di supporto agli scambi (market making);

f) 

posizioni detenute a fini di negoziazione in OIC, a condizione che tali OIC soddisfino almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 8;

g) 

strumenti di capitale quotati;

h) 

operazioni di finanziamento tramite titoli legate alla negoziazione;

i) 

opzioni o altri derivati incorporati nelle passività proprie dell’ente esterni al portafoglio di negoziazione che si riferiscono al rischio di credito o azionario.

Ai fini del primo comma, lettera b), un ente ha una posizione corta netta in strumenti di capitale se una diminuzione del prezzo dello strumento di capitale si traduce in un profitto per l’ente. Un ente ha una posizione corta netta creditoria se l’aumento del differenziale creditizio o il deterioramento del merito di credito dell’emittente o del gruppo di emittenti si traduce in un profitto per l’ente. Gli enti monitorano costantemente se gli strumenti danno luogo a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione.

Ai fini del primo comma, lettera i), un ente separa l’opzione incorporata, o altro derivato, che si riferisce al rischio di credito o azionario dalla propria passività all’esterno del portafoglio di negoziazione. Esso assegna l’opzione incorporata, o altro derivato, al portafoglio di negoziazione e lascia la propria passività all’esterno del portafoglio di negoziazione. Se, a motivo della sua natura, non è possibile separare lo strumento, un ente assegna l’intero strumento al portafoglio di negoziazione. In tal caso documenta debitamente il motivo dell’applicazione di tale trattamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito