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+Articolo 104 8. |
Articolo 104 8.Un ente assegna al portafoglio di negoziazione una posizione in un OIC diversa dalle posizioni di cui al paragrafo 3, lettera f), e detenuta con finalità di negoziazione se l’ente soddisfa una delle condizioni seguenti:
a)
l’ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell’OIC;
b)
l’ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell’OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell’OIC ed è in grado di ottenere quotazioni giornaliere per l’OIC. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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