+Articolo 104 8.

Articolo 104 8.

Un ente assegna al portafoglio di negoziazione una posizione in un OIC diversa dalle posizioni di cui al paragrafo 3, lettera f), e detenuta con finalità di negoziazione se l’ente soddisfa una delle condizioni seguenti:

a) 

l’ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell’OIC;

b) 

l’ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell’OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell’OIC ed è in grado di ottenere quotazioni giornaliere per l’OIC.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito