Articolo 104 bis 2.
Le autorità competenti autorizzano a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che la sua decisione di riclassificare tale posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche messe in atto dall'ente in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104. La decisione di cui al primo comma è approvata dall'organo di amministrazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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