+Articolo 104 quater 4.

Articolo 104 quater 4.

L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) 

le posizioni di rischio che un ente può assumere deliberatamente al fine di ottenere copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui al paragrafo 1;

b) 

le modalità per la definizione dell’importo massimo di cui al paragrafo 1, lettera a), e le modalità con cui un ente deve escludere tale importo per ciascuno dei metodi di cui all’articolo 325, paragrafo 1;

c) 

i criteri che devono essere soddisfatti dal quadro di gestione del rischio di un ente di cui al paragrafo 1, lettera c), affinché sia considerato adeguato ai fini del presente articolo.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito