+Articolo 107 2.

Articolo 107 2.

Per le esposizioni da negoziazione e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:

a) 

come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata;

b) 

come esposizioni verso un’impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito