+Articolo 108 6.

Articolo 108 6.

Gli enti che ricorrono all’opzione di cui al paragrafo 4 per un determinato fornitore di protezione ammissibile nel contesto del meccanismo di cui al suddetto paragrafo procedono in tal senso per tutte le loro esposizioni verso persone fisiche garantite da tale fornitore della protezione nel contesto di tale meccanismo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito