+Articolo 108 Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB per il rischio di credito e il rischio di diluizione
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Articolo 108 Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB per il rischio di credito e il rischio di diluizione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 108 1.
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Per un’esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne per la LGD ai sensi dell’articolo 143, l’ente può tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo reale conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g) e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 62, lettera d).
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Articolo 108 2.
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Per un’esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne per la LGD ai sensi dell’articolo 143, l’ente può tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo reale conformemente al capo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 62, lettera d).
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Articolo 108 3.
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Se applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne per la LGD ai sensi dell’articolo 143 tanto per l’esposizione originaria quanto per esposizioni dirette comparabili verso il fornitore di protezione, un ente può tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g) e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 62, lettera d). In tutti gli altri casi, a tali fini, l’ente può tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo personale nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente al capo 4.
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Articolo 108 4.
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Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, i prestiti a favore di persone fisiche possono essere considerati dall’ente esposizioni garantite da un’ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, ai fini del titolo II, capi 2, 3 e 4 a seconda dei casi, se in uno Stato membro sono state soddisfatte le condizioni seguenti per tali prestiti:
a)
la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l’acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro non sono erogati come ipoteche in termini giuridici;
b)
la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l’acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro è garantita da un fornitore di protezione avente una valutazione del merito di credito da parte di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelta corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2, il quale è tenuto a rimborsare integralmente l’ente qualora il debitore originario sia inadempiente;
c)
l’ente dispone del diritto giuridico di ipotecare l’immobile residenziale nel caso in cui il fornitore di protezione di cui alla lettera b) non adempia o non sia più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita.
Le autorità competenti informano l’ABE laddove le condizioni stabilite al primo comma, lettere a), b) e c) siano soddisfatte nei territori nazionali soggetti alle loro giurisdizioni e forniscono i nomi dei fornitori di protezione ammissibili a tale trattamento che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5. L’ABE pubblica l’elenco di tutti questi fornitori di protezione ammissibili sul proprio sito web e aggiorna tale elenco con cadenza annuale.
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Articolo 108 5.
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Ai fini del paragrafo 4, i prestiti di cui al medesimo paragrafo possono essere trattati come esposizioni garantite da un’ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
per un’esposizione trattata secondo il metodo standardizzato, l’esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo standardizzato «esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili» ai sensi degli articoli 124 e 125, con l’eccezione che l’ente che concede il prestito non detiene un’ipoteca sull’immobile residenziale;
b)
per un’esposizione trattata secondo il metodo IRB, l’esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo IRB «esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali» di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto ii), con l’eccezione che l’ente che concede il prestito non detiene un’ipoteca sull’immobile residenziale;
c)
l’immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito e per i prestiti concessi a decorrere dal 1o gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell’ente che ha originariamente concesso il prestito;
d)
il fornitore di protezione è un fornitore di protezione ammissibile di cui all’articolo 201 e ha una valutazione del merito di credito, da parte di un’ECAI prescelta, corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2;
e)
il fornitore di protezione è un ente o un soggetto del settore finanziario tenuto a rispettare requisiti di fondi propri comparabili a quelli applicabili agli enti o alle imprese di assicurazione;
f)
il fornitore di protezione ha costituito un fondo di mutua garanzia interamente finanziato o una protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite da rischio di credito, la cui calibrazione è periodicamente riveduta dalla sua autorità competente ed è soggetta a prove di stress periodiche, almeno ogni due anni;
g)
l’ente dispone del potere contrattuale e giuridico di ipotecare l’immobile residenziale nel caso in cui il fornitore di protezione non adempia o non sia più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita.
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Articolo 108 6.
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Gli enti che ricorrono all’opzione di cui al paragrafo 4 per un determinato fornitore di protezione ammissibile nel contesto del meccanismo di cui al suddetto paragrafo procedono in tal senso per tutte le loro esposizioni verso persone fisiche garantite da tale fornitore della protezione nel contesto di tale meccanismo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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