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+Articolo 110 4. |
Articolo 110 4.L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi della disciplina contabile applicabile in relazione a quanto segue:
a)
valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 111;
b)
valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 166 a 168;
c)
trattamento degli importi delle perdite attese di cui all'articolo 159;
d)
valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli 246 e 266;
e)
determinazione di default ai sensi dell'articolo 178; L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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