+Articolo 111 1.

Articolo 111 1.

Il valore dell’esposizione di un elemento dell’attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell’articolo 34 relative ad attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell’ente, delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all’elemento dell’attivo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito