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+Articolo 111 3. |
Articolo 111 3.Il valore dell’esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio di cui al paragrafo 2 è pari alla più bassa delle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale dell’impegno dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m):
a)
la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile all’elemento in relazione al quale si assume l’impegno;
b)
la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile al tipo di impegno. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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