+Articolo 111 3.

Articolo 111 3.

Il valore dell’esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio di cui al paragrafo 2 è pari alla più bassa delle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale dell’impegno dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m):

a) 

la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile all’elemento in relazione al quale si assume l’impegno;

b) 

la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile al tipo di impegno.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito