+Articolo 111 6.

Articolo 111 6.

Il valore dell’esposizione degli strumenti derivati di cui all’elenco dell’allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione come specificato in tale capo. Il valore dell’esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle operazioni con regolamento a lungo termine può essere determinato conformemente al capo 4 o 6.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito