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+Articolo 123 3. |
Articolo 123 3.Alle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 75 %, fatta eccezione per le esposizioni transattive, alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 45 %.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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