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+Articolo 123 5. |
Articolo 123 5.In deroga al paragrafo 3, alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all’ente di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all’ente deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;
b)
i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta a beneficio dell’ente;
c)
i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20 % della pensione o retribuzione mensile del debitore;
d)
la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a 10 anni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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