+Articolo 132 1.

Articolo 132 1.

Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito