+Articolo 132 1.
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Articolo 132 1.
Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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