+Articolo 132 bis 3.

Articolo 132 bis 3.

►M17  In deroga all’articolo 92, paragrafo 4, lettera e), gli enti che calcolano l’importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda dei casi. ◄

In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito