+Articolo 132 bis Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
---+Articolo 132 bis 1.
---+Articolo 132 bis 2.
---+Articolo 132 bis 3.
---+Articolo 132 bis 4.

Articolo 132 bis Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 132 bis 1.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente da tali enti.
Articolo 132 bis 2.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC per usare il metodo look-through possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con i limiti del regolamento di gestione dell'OIC e della normativa pertinente.

Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma, partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo dell'esposizione e che l'OIC applica la leva finanziaria, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.

Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma in base ai metodi di cui al presente capo, al capo 5 e al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo.

Articolo 132 bis 3.
►M17  In deroga all’articolo 92, paragrafo 4, lettera e), gli enti che calcolano l’importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda dei casi. ◄

In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.

Articolo 132 bis 4.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di cui al paragrafo 2 quando uno o più parametri necessari per tale calcolo non sono disponibili.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito