Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio:
a)
per tutte le esposizioni per cui gli enti usano uno dei metodi di cui all'articolo 132 bis:
dove:
|
|
=
|
la ponderazione del rischio;
|
|
i
|
=
|
l'indice che individua l'OIC;
|
|
RWAEi
|
=
|
l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 bis per OICi;
|
|
|
=
|
il valore dell'esposizione delle esposizioni di OICi;
|
|
Ai
|
=
|
il valore contabile delle attività di OICi; e
|
|
EQi
|
=
|
il valore contabile dell'esposizione delle attività di OICi.
|
b)
per tutte le altre esposizioni,
.