+Articolo 132 quater Trattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC
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---+Articolo 132 quater 3.

Articolo 132 quater Trattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 132 quater 1.

Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio:

a) 

per tutte le esposizioni per cui gli enti usano uno dei metodi di cui all'articolo 132 bis:

image

dove:

image

=

la ponderazione del rischio;

i

=

l'indice che individua l'OIC;

RWAEi

=

l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 bis per OICi;

image

=

il valore dell'esposizione delle esposizioni di OICi;

Ai

=

il valore contabile delle attività di OICi; e

EQi

=

il valore contabile dell'esposizione delle attività di OICi.

b) 
per tutte le altre esposizioni,

image

.
Articolo 132 quater 2.
►M17  Gli enti calcolano il valore dell’esposizione di un impegno di valore minimo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo come il valore corrente dell’importo garantito scontato applicando un fattore di sconto derivato da un tasso privo di rischio a norma dell’articolo 325 terdecies, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi. Gli enti possono ridurre il valore dell’esposizione dell’impegno di valore minimo di tutte le perdite riconosciute rispetto all’impegno di valore minimo a norma dei principi contabili applicabili. ◄

Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle loro esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo che soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo moltiplicando il valore dell'esposizione di tali esposizioni per un fattore di conversione del 20 % e il fattore di ponderazione del rischio derivante dall'articolo 132 o 152.

Articolo 132 quater 3.

Gli enti determinano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni fuori bilancio derivante da impegni di valore minimo conformemente al paragrafo 2 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l'esposizione fuori bilancio dell'ente è un impegno di valore minimo per un investimento in quote o azioni di uno o più OIC per cui l'ente è obbligato al pagamento nel quadro dell'impegno di valore minimo solamente se il valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC è inferiore a una soglia predeterminata in uno o più momenti, come specificato dal contratto;

b) 

l'OIC è:

i) 

un OICVM quale definito alla direttiva 2009/65/CE; o

ii) 

un FIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che investe unicamente in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE se il regolamento di gestione del FIA non consente una leva finanziaria maggiore di quella permessa a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;

c) 

il valore di mercato corrente delle esposizioni sottostanti dell'OIC sottostanti all'impegno di valore minimo senza considerare l'effetto degli impegni di valore minimo fuori bilancio copre o supera il valore corrente della soglia specificata nell'impegno di valore minimo;

d) 

in caso di riduzione dell'eccesso di valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC rispetto al valore corrente dell'impegno di valore minimo, l'ente o un'altra impresa nella misura in cui rientra nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente stesso è soggetto a norma del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2002/87/CE può influenzare la composizione delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC o limitare il potenziale di un'ulteriore riduzione dell'eccesso in altri modi;

e) 

il beneficiario finale diretto o indiretto dell'impegno di valore minimo è solitamente un cliente al dettaglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito