+Articolo 132 quater Trattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC
---+Articolo 132 quater 1.
---+Articolo 132 quater 2.
---+Articolo 132 quater 3.
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Articolo 132 quater Trattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 132 quater 1.
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Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio:
a)
per tutte le esposizioni per cui gli enti usano uno dei metodi di cui all'articolo 132 bis:
dove:
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=
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la ponderazione del rischio;
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i
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=
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l'indice che individua l'OIC;
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RWAEi
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=
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l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 bis per OICi;
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=
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il valore dell'esposizione delle esposizioni di OICi;
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Ai
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=
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il valore contabile delle attività di OICi; e
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EQi
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=
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il valore contabile dell'esposizione delle attività di OICi.
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b)
per tutte le altre esposizioni,
.
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Articolo 132 quater 2.
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►M17
Gli enti calcolano il valore dell’esposizione di un impegno di valore minimo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo come il valore corrente dell’importo garantito scontato applicando un fattore di sconto derivato da un tasso privo di rischio a norma dell’articolo 325 terdecies, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi. Gli enti possono ridurre il valore dell’esposizione dell’impegno di valore minimo di tutte le perdite riconosciute rispetto all’impegno di valore minimo a norma dei principi contabili applicabili. ◄
Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle loro esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo che soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo moltiplicando il valore dell'esposizione di tali esposizioni per un fattore di conversione del 20 % e il fattore di ponderazione del rischio derivante dall'articolo 132 o 152.
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Articolo 132 quater 3.
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Gli enti determinano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni fuori bilancio derivante da impegni di valore minimo conformemente al paragrafo 2 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l'esposizione fuori bilancio dell'ente è un impegno di valore minimo per un investimento in quote o azioni di uno o più OIC per cui l'ente è obbligato al pagamento nel quadro dell'impegno di valore minimo solamente se il valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC è inferiore a una soglia predeterminata in uno o più momenti, come specificato dal contratto;
b)
l'OIC è:
i)
un OICVM quale definito alla direttiva 2009/65/CE; o
ii)
un FIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che investe unicamente in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE se il regolamento di gestione del FIA non consente una leva finanziaria maggiore di quella permessa a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;
c)
il valore di mercato corrente delle esposizioni sottostanti dell'OIC sottostanti all'impegno di valore minimo senza considerare l'effetto degli impegni di valore minimo fuori bilancio copre o supera il valore corrente della soglia specificata nell'impegno di valore minimo;
d)
in caso di riduzione dell'eccesso di valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC rispetto al valore corrente dell'impegno di valore minimo, l'ente o un'altra impresa nella misura in cui rientra nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente stesso è soggetto a norma del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2002/87/CE può influenzare la composizione delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC o limitare il potenziale di un'ulteriore riduzione dell'eccesso in altri modi;
e)
il beneficiario finale diretto o indiretto dell'impegno di valore minimo è solitamente un cliente al dettaglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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