►M17
Gli enti calcolano il valore dell’esposizione di un impegno di valore minimo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo come il valore corrente dell’importo garantito scontato applicando un fattore di sconto derivato da un tasso privo di rischio a norma dell’articolo 325 terdecies, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi. Gli enti possono ridurre il valore dell’esposizione dell’impegno di valore minimo di tutte le perdite riconosciute rispetto all’impegno di valore minimo a norma dei principi contabili applicabili.
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Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle loro esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo che soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo moltiplicando il valore dell'esposizione di tali esposizioni per un fattore di conversione del 20 % e il fattore di ponderazione del rischio derivante dall'articolo 132 o 152.