+Articolo 133 2.

Articolo 133 2.

Gli investimenti in strumenti di capitale non sono trattati come esposizioni in strumenti di capitale in nessuno dei casi seguenti:

a) 

gli investimenti in strumenti di capitale sono strutturati in maniera tale che la loro sostanza economica sia analoga a quella di strumenti di debito che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1;

b) 

gli investimenti azionari costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito