+Articolo 133 Esposizioni in strumenti di capitale
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Articolo 133 Esposizioni in strumenti di capitale

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 133 1.

Tutti gli elementi seguenti sono classificati come esposizioni in strumenti di capitale:

a) 

qualsiasi esposizione che soddisfi tutte le condizioni seguenti:

i) 

è irredimibile, nel senso che il rendimento dei fondi investiti può essere conseguito soltanto mediante la vendita dell’investimento o la vendita dei diritti sull’investimento oppure mediante la liquidazione dell’emittente;

ii) 

non costituisce un’obbligazione da parte dell’emittente;

iii) 

conferisce un credito residuale sulle attività o sul reddito dell’emittente;

b) 

strumenti che si qualificherebbero come elementi di classe 1 se emessi da un ente;

c) 

strumenti che costituiscono un’obbligazione da parte dell’emittente e soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:

i) 

l’emittente può differire il regolamento dell’obbligazione a tempo indeterminato;

ii) 

l’obbligazione impone, o consente a discrezione dell’emittente, il regolamento mediante l’emissione di un numero fisso di azioni dell’emittente;

iii) 

l’obbligazione impone, o consente a discrezione dell’emittente, il regolamento mediante l’emissione di un numero variabile di azioni dell’emittente e, ceteris paribus, qualsiasi variazione del valore dell’obbligazione è attribuibile a, comparabile a e si sviluppa nella stessa direzione della variazione del valore di un numero fisso di azioni dell’emittente;

iv) 

il titolare dello strumento ha la possibilità di richiedere che l’obbligazione sia regolata in azioni, fatto salvo il caso in cui sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

1) 

nel caso di uno strumento negoziato, l’ente ha dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che lo strumento è negoziato sul mercato più come debito dell’emittente che come suo capitale;

2) 

nel caso di strumenti non negoziati, l’ente ha dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che lo strumento dovrebbe essere trattato come una posizione debitoria;

d) 

obbligazioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli strutturati in maniera tale che la sostanza economica sia simile alle esposizioni di cui alle lettere a), b) e c), comprese le passività il cui rendimento è collegato a quello degli strumenti di capitale;

e) 

esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da un debt-equity swap (conversione del debito in azioni) effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito.

Ai fini del primo comma, lettera c), punto iii), le obbligazioni includono quelle che richiedono o consentono il regolamento mediante l’emissione di un numero variabile di azioni dell’emittente, per le quali la variazione del valore monetario dell’obbligazione è pari alla variazione del valore equo di un numero fisso di azioni moltiplicato per un fattore specificato, dove tanto il fattore quanto il numero di azioni di riferimento sono fissi.

Ai fini del primo comma, lettera c), punto iv), qualora sia soddisfatta una delle condizioni ivi previste, l’ente può scomporre i rischi a fini regolamentari, previa autorizzazione dell’autorità competente;

Articolo 133 2.

Gli investimenti in strumenti di capitale non sono trattati come esposizioni in strumenti di capitale in nessuno dei casi seguenti:

a) 

gli investimenti in strumenti di capitale sono strutturati in maniera tale che la loro sostanza economica sia analoga a quella di strumenti di debito che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1;

b) 

gli investimenti azionari costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione.

Articolo 133 3.
Alle esposizioni in strumenti di capitale, diverse da quelle di cui ai paragrafi da 4 a 7, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due.
Articolo 133 4.

Alle seguenti esposizioni in strumenti di capitale verso imprese non quotate è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 400 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due:

a) 

investimenti per fini di rivendita a breve termine;

b) 

investimenti in imprese di venture capital o investimenti analoghi acquisiti in previsione di significative plusvalenze a breve termine.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, compresi gli investimenti in strumenti di capitale di imprese clienti con i quali l’ente intrattiene o intende stabilire una relazione d’affari a lungo termine e debt-equity swap per fini di ristrutturazione di imprese è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 3 o 5, a seconda dei casi. Ai fini del presente articolo, un investimento a lungo termine in strumenti di capitale è un investimento in strumenti di capitale detenuto per tre anni o più o compiuto con l’intenzione di mantenerlo per tre anni o più, secondo quanto approvato dall’alta dirigenza dell’ente.

Articolo 133 5.

Gli enti che hanno ricevuto l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti possono assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell’ambito di programmi legislativi destinati a stimolare determinati settori dell’economia, fino alla parte di tali esposizioni in strumenti di capitale che complessivamente non supera il 10 % dei fondi propri degli enti, che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

i programmi legislativi prevedono sovvenzioni consistenti o garanzie, anche da parte di banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi pubblici di sviluppo come definiti all’articolo 429 bis, paragrafo 2, od organizzazioni internazionali, per l’investimento a favore dell’ente;

b) 

i programmi legislativi comportano una qualche forma di vigilanza pubblica;

c) 

i programmi legislativi comportano restrizioni agli investimenti in strumenti di capitale, quali limitazioni alle dimensioni e ai tipi di imprese in cui l’ente investe, alle quantità ammissibili di interessenze partecipative, all’ubicazione geografica e ad altri fattori pertinenti che limitano il rischio potenziale dell’investimento per l’ente che effettua l’investimento.

Articolo 133 6.
Alle esposizioni in strumenti di capitale verso banche centrali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
Articolo 133 7.
A una partecipazione che è registrata come prestito ma che deriva da un debt-equity swap effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito non è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che si applicherebbe se tale partecipazione fosse trattata come un’esposizione da debito.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito