+Articolo 148 1.
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Articolo 148 1.
Un ente autorizzato ad applicare il metodo IRB a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, attua, insieme a qualsiasi impresa madre e alle sue filiazioni, tale metodo per almeno una delle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punto i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv),o lettera g). Quando un ente ha attuato il metodo IRB per un determinato tipo di esposizione rientrante in una classe di esposizioni, lo fa per tutte le esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni, fatto salvo il caso in cui abbia ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente a utilizzare il metodo standardizzato in modo permanente conformemente all’articolo 150. Previa autorizzazione delle autorità competenti, l’attuazione del metodo IRB può avvenire in maniera sequenziale per i diversi tipi di esposizioni rientranti in una determinata classe di esposizioni e all’interno della stessa unità operativa, e per diverse unità operative dello stesso gruppo, oppure per l’uso di stime interne della LGD o per l’uso delle IRB-CCF.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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