+Articolo 148 Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative
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Articolo 148 Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 148 1.
Un ente autorizzato ad applicare il metodo IRB a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, attua, insieme a qualsiasi impresa madre e alle sue filiazioni, tale metodo per almeno una delle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punto i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv),o lettera g). Quando un ente ha attuato il metodo IRB per un determinato tipo di esposizione rientrante in una classe di esposizioni, lo fa per tutte le esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni, fatto salvo il caso in cui abbia ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente a utilizzare il metodo standardizzato in modo permanente conformemente all’articolo 150.

Previa autorizzazione delle autorità competenti, l’attuazione del metodo IRB può avvenire in maniera sequenziale per i diversi tipi di esposizioni rientranti in una determinata classe di esposizioni e all’interno della stessa unità operativa, e per diverse unità operative dello stesso gruppo, oppure per l’uso di stime interne della LGD o per l’uso delle IRB-CCF.

Articolo 148 2.
Le autorità competenti stabiliscono il periodo durante il quale un ente, un’impresa madre e le sue filiazioni sono tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni rientranti in una determinata classe di esposizioni e in diversi tipi di esposizioni rientranti nella stessa unità operativa, in diverse unità operative del medesimo gruppo o per l’uso di stime interne della LGD o l’uso delle IRB-CCF. Tale periodo è ritenuto adeguato dalle autorità competenti sulla base della natura e della dimensione delle attività dell’ente interessato o dell’impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del numero e della natura dei sistemi di rating da attuare.
Articolo 148 3.
Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni fissate dalle autorità competenti. L’autorità competente stabilisce tali condizioni in modo tale da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non sia utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per quanto riguarda i tipi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere inclusi nel metodo IRB o nell’uso di stime interne della LGD o nell’uso delle IRB-CCF.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito