+Articolo 148 3.

Articolo 148 3.

Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni fissate dalle autorità competenti. L’autorità competente stabilisce tali condizioni in modo tale da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non sia utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per quanto riguarda i tipi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere inclusi nel metodo IRB o nell’uso di stime interne della LGD o nell’uso delle IRB-CCF.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito