+Articolo 151 1.

Articolo 151 1.

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizione di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera a) lettera a bis), punto i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv) o lettera g), sono calcolati conformemente alla sottosezione 2, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito