+Articolo 151 11.

Articolo 151 11.

Per le esposizioni sotto forma di azioni o quote di OIC appartenenti alla classe di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e bis), gli enti applicano il trattamento di cui all’articolo 152, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito