+Articolo 151 11.
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Articolo 151 11.
Per le esposizioni sotto forma di azioni o quote di OIC appartenenti alla classe di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e bis), gli enti applicano il trattamento di cui all’articolo 152, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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