+Articolo 152 1.

Articolo 152 1.

Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui ai paragrafi 2 e 5, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito