+Articolo 152 5.

Articolo 152 5.

Se le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, sono soddisfatte, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2. Per le esposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli enti applicano tuttavia i metodi ivi indicati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito