+Articolo 159 1.

Articolo 159 1.

Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese delle esposizioni di cui all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10 dalla somma di tutti gli elementi seguenti:

a) 

le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni, calcolate a norma dell’articolo 110;

b) 

rettifiche di valore supplementari per default della controparte, determinate a norma dell’articolo 34 e connesse alle esposizioni per le quali gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10;

c) 

altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni diverse dalle deduzioni effettuate a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m).

Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo positivo, l’importo ottenuto è denominato «eccesso in base al metodo IRB». Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo negativo, l’importo ottenuto è denominato «carenza in base al metodo IRB».

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito