+Articolo 162 1.
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Articolo 162 1.
Per le esposizioni per le quali un ente non ha ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente a utilizzare stime interne della LGD, il valore della durata («M») è applicato coerentemente ed è fissato a 2,5 anni, ad eccezione delle esposizioni derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli, per le quali M è pari a 0,5 anni o, in alternativa, è calcolato conformemente al paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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