+Articolo 162 Durata
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---+Articolo 162 6.
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Articolo 162 Durata
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 162 1.
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Per le esposizioni per le quali un ente non ha ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente a utilizzare stime interne della LGD, il valore della durata («M») è applicato coerentemente ed è fissato a 2,5 anni, ad eccezione delle esposizioni derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli, per le quali M è pari a 0,5 anni o, in alternativa, è calcolato conformemente al paragrafo 2.
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Articolo 162 2.
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►M17
Per le esposizioni per le quali un ente applica stime interne della LGD, il valore della durata (M) è calcolato utilizzando periodi espressi in anni, come stabilito nel presente paragrafo e fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. M non è superiore a cinque anni tranne nei casi di cui all’articolo 384, paragrafo 2, nei quali si utilizza M come ivi specificato. M è calcolato come segue in ciascuno dei casi seguenti: ◄
a)
per gli strumenti aventi flussi di cassa predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:
dove CFt indica i flussi di cassa (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t;
b)
per gli strumenti derivati soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a un anno e la durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione;
c)
per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato II, e da finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a dieci giorni;
d)
per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a cinque giorni. La durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;
►M17
d bis)
per operazioni di prestito garantite che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 20 giorni; la durata viene ponderata in base all’ammontare nozionale di ciascuna operazione;
d ter)
per un accordo quadro di compensazione comprendente più di un tipo di operazione corrispondente alla lettera c), d), o d bis) del presente paragrafo, M è la durata residua media ponderata delle operazioni, dove M è quanto meno il periodo di detenzione più lungo, espresso in anni, applicabile a tali operazioni di cui all’articolo 224, paragrafo 2, 10 giorni o 20 giorni, a seconda dei casi. La durata viene ponderata in base all’ammontare nozionale di ciascuna operazione;
◄
e)
se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente conformemente all'articolo 143 a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore a novanta giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore a novanta giorni;
▼M17
f)
per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo, espresso in anni, di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali, compresi capitale, interessi e commissioni, e non può essere comunque inferiore a un anno;
▼C2
g)
per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali è applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nell'insieme di attività soggette a compensazione è superiore ad un anno, M è calcolata in base alla formula seguente:
dove:
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=
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una variabile di comodo il cui valore in un periodo futuro tk è pari a 0 se tk > 1 anno e a 1 se tk ≤ 1
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=
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l'esposizione attesa nel periodo futuro tk;
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=
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l'esposizione attesa effettiva nel periodo futuro tk;
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=
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il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk;
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;
h)
un ente che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) può utilizzare, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M.
Fatto salvo il paragrafo 2, per gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a);
▼M17
i)
per gli enti che utilizzano i metodi di cui all’articolo 382 bis, paragrafo 1, lettera a) o b), per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di CVA delle operazioni con una determinata controparte, M non è superiore a 1 nella formula di cui all’articolo 153, paragrafo 1, punto iii), ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di controparte per le stesse operazioni, di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera a) o g), a seconda dei casi;
j)
per le esposizioni rotative, il valore di M è determinato utilizzando la data massima di cessazione contrattuale della linea di credito; gli enti non utilizzano la data di rimborso dell’utilizzo attuale del credito se tale data non corrisponde alla data massima di cessazione contrattuale della linea di credito.
▼C2
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Articolo 162 3.
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►M17
Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l’adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M corrisponde alla durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a un giorno per: ◄
a)
gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II;
b)
i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale;
c)
le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito.
In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore a un giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate:
a)
le esposizioni verso enti o imprese di investimento derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;
b)
le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantisi e i crediti verso imprese acquistati, a condizione che le rispettive esposizioni abbiano una durata residua fino a un anno;
c)
le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi;
d)
le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi;
e)
le lettere di credito emesse e confermate a breve termine, ossia che hanno durata inferiore a un anno, e autoliquidantisi.
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Articolo 162 4.
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Per le esposizioni verso imprese stabilite nell’Unione che non sono grandi imprese, gli enti possono scegliere di fissare per tutte tali esposizioni M secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il paragrafo 2.
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Articolo 162 5.
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I disallineamenti di durata sono trattati come specificato al capo 4.
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Articolo 162 6.
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Ai fini dell’espressione in anni del numero minimo di giorni di cui al paragrafo 2, lettere da c) a d ter), e al paragrafo 3, il numero minimo di giorni è diviso per 365,25 .
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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